Sez. 2, Sentenza n. 718 del 02/04/1964 (Rv. 301009 - 01)
SERVITU DI USO PUBBLICO - IN GENERE - PRESUPPOSTI - COMUNITA DI PERSONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI - ESIGUO NUMERO DELLE PERSONE - IRRILEVANZA.*
SERVITU DI USO PUBBLICO - IN GENERE - PRESUPPOSTI - COMUNITA DI PERSONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI - ESIGUO NUMERO DELLE PERSONE - IRRILEVANZA.*
La servitu di uso pubblico ha come presupposto, dal lato attivo, la esistenza di una comunita di persone che, se pure non organizzate in ente pubblico territoriale, si presenti, tuttavia, come una collettivita indeterminata di individui, considerati non uti singuli ma uti cives, e cioe quali titolari di interessi di carattere generale. Non puo percio trarsi valido argomento del numero esiguo degli abitanti che costituiscono il raggruppamento per escludere che a favore degli stessi possa sorgere una servitu di uso pubblico, e spetta, invece, al giudice del merito accertare, alla stregua di tutti gli elementi che normalmente concorrono ad attribuire ad una determinata comunita di persone una particolare coesione, resa piu stretta dalla comunanza di interessi e di situazioni, se sussista o meno una comunita di persone di importanza sufficiente a giustificare, per il soddisfacimento di fini pubblici, una servitu di uso pubblicò nel quadro necessariamente complesso e vario di tali finalita e del loro atteggiarsi in relazione alla configurazione dei luoghi, ne puo ammettersi una minore tutela delle esigenze di piccoli conglomerati, spesso soggetti, per la loro stessa esiguita, a difficolta di comunicazione particolarmente gravose.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)