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Sez. 2, Sentenza n. 4284 del 09/05/1987 (Rv. 453038 - 01)

SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - CONTROVERSIE RELATIVE - LEGITTIMAZIONE UTI SINGULUS DI CIASCUN CITTADINO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453038-01

SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - CONTROVERSIE RELATIVE - LEGITTIMAZIONE UTI SINGULUS DI CIASCUN CITTADINO - LIMITI.*

Nelle servitù di uso pubblico, al peso gravante sul fondo servente corrisponde dal lato attivo il conseguimento di fini di pubblico interesse da parte di una comunità di persone considerate "uti cives", sicché la loro connotazione peculiare è data dalla generalità di un uso indiscriminato da parte dei singoli e dalla oggettiva idoneità del bene privato al soddisfacimento di detto interesse collettivo. Pertanto, nelle relative controversie la legittimazione, dal lato attivo e dal lato passivo, pur appartenendo principalmente alla amministrazione dell'ente, normalmente il comune, che rappresenta la collettività titolare del diritto, spetta anche a ciascun cittadino "uti singulus" e in nome proprio, il quale, quindi, è legittimato a stare in giudizio non solo per far valere quel diritto, ma anche per resistere a chi contesti, nei suoi soli confronti, l'uso pubblico, senza che, in tal caso, insorga un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra lui e l'ente pubblico. (V 2183/74, mass n 370548; (V 2183/74, mass n 370546; (V 266/71, mass n 349729; (V 718/64, mass n 301009).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)