Sez. 1, Sentenza n. 1281 del 07/09/1970 (Rv. 346974 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA - CARATTERE FACOLTATIVO.*
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA - CARATTERE FACOLTATIVO.*
La procedura del rendimento dei conti prevista dagli artt 263 e segg cod proc civ ha carattere facoltativo, e l'adozione di essa e rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, potendo egli attingere per altre vie di indagine gli elementi di prova Atti alla risoluzione delle controversie involgenti rapporti di rendiconto. (Conf 417'69, mass n 338483).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)