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Sez. 2, Sentenza n. 417 del 07/02/1969 (Rv. 338483 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA - CARATTERE FACOLTATIVO.*
Stato
decisa il 1969-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338483-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA - CARATTERE FACOLTATIVO.*

Nelle controversie, in cui vengono in discussione partite contabili, la procedura di rendiconto ha carattere soltanto facoltativo ed il giudice di merito puo, quindi, attingere aliunde le prove necessarie al regolamento dei conti, prescindendo dall'apposito procedimento tracciato dalla legge negli artt. 263 e seg. Cod.proc.civ. (Conf. N. 2876-67, massima n. 330482 n.2833-67, massima n. 330409 n. 2080-66, massima n. 324059 n. 1095-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)