Sez. L, Sentenza n. 8257 del 07/07/1992 (Rv. 478061 - 01)
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere | Annullamento dell'ordinanze ingiunzione per mancata contestazione o notificazioni della violazione - Limiti - Esame del merito in ordine ai contributi, premi e somme aggiuntive - Obbligo del giudice - Domanda riconvenzionale relative dell'ente previdenziale - Necessità - Esclusione.
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere
Nel caso di ordinanza-ingiunzione emessa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, ai sensi dell'art. 35, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, per il pagamento sia della sanzione amministrativa che di contributi e premi e relative somme aggiuntive, avverso la quale l'ingiunto abbia proposto opposizione deducendo, fra gli altri motivi, la mancata contestazione o notificazione della violazione, il giudice, accertata tale omissione, deve annullare il provvedimento dell'ente previdenziale per la sola parte relativa all' ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa (alla quale soltanto è riferibile l'estinzione prevista dall'art. 14, ultimo comma, della citata legge), mentre per la restate parte, avente ad oggetto il pagamento di contributi, premi e somme aggiuntive, deve esaminare nel merito (anche alla stregua delle altre eventuali deduzioni dell'opponente) la fondatezza delle relative pretese dell' ente previdenziale, senza necessità che questo proponga - in via principale o riconvenzionale - un'apposita domanda al riguardo.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)