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Sez. 1, Sentenza n. 11100 del 10/11/1993 (Rv. 484264 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Aree edificabili - Espropriazione - Indennità di esproprio - Determinazione - Criteri - Disciplina ex art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992 - Applicazione immediata nei giudizi in corso - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484264-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

In tema di espropriazione di aree edificabili, l'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992 - introdotto con la legge n. 359 del 1992, di conversione del predetto decreto -, il quale ridefinisce, tra l'altro, i criteri per la determinazione dell'indennità d'esproprio, trova applicazione immediata nei giudizi in corso, a meno che non si sia formato il giudicato sulla determinazione dell'indennità. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il predetto "ius superveniens" fosse applicabile, in quanto l'indennità, calcolata in base al valore venale, era divenuta definitiva - e non più impugnabile -, non avendo l'espropriante proposto ricorso incidentale, neanche tardivo, per rimettere in discussione i criteri di stima, pur essendo ancora controversa tra le parti la spettanza del "maggior danno" per il colpevole ritardo nel pagamento dell'indennità medesima).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)