Sez. 1, Sentenza n. 9484 del 07/09/1999 (Rv. 529710 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa - Risarcimento - "Ius superveniens" - Applicabilità da parte del giudice di appello - Limiti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Non è applicabile nel giudizio di appello lo ius superveniens, costituito dall'art. 5 bis, comma settimo bis, legge 8 agosto 1992 n. 359, come introdotto dall'art. 3, comma 65, legge 23 dicembre 1996 n. 662, per la liquidazione della somma a titolo di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, qualora, non avendo l'ente espropriante proposto gravame sulla quantificazione del danno, il relativo punto della sentenza di primo grado sia da considerare passato in giudicato.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)