Sez. 1, Sentenza n. 36220 del 29/09/2010 Ud. (dep. 11/10/2010) Rv. 248291 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - MORTE DEL REO ANTERIORE ALLA CONDANNA | Morte sopravvenuta in appello dopo assoluzione in prime cure - Appello della parte civile - Inammissibilità - Conseguimento delle pretese civilistiche - Rimedio esperibile.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - MORTE DEL REO ANTERIORE ALLA CONDANNA
La morte dell'imputato sopravvenuta, nelle more del giudizio di appello, alla sua assoluzione in primo grado con la formula "perché il fatto non costituisce reato" fa venir meno il rapporto processuale, con la conseguenza che l'appello della parte civile avverso la sentenza assolutoria deve essere dichiarato inammissibile e che le sue eventuali pretese restitutorie e risarcitorie possono essere fatte far valere dinanzi al giudice civile nei confronti degli eredi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 150 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)