Sez. 4, Sentenza n. 49457 del 08/01/2003 Ud. (dep. 31/12/2003) Rv. 227069 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - MORTE DEL REO ANTERIORE ALLA CONDANNA | Effetti - Cessazione del rapporto processuale - Conseguenze sull'azione civile.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - MORTE DEL REO ANTERIORE ALLA CONDANNA
La morte dell'imputato, se determina il difetto di legittimazione del difensore a proporre impugnazione, determina anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche e, quindi, il venir meno sia dell'interesse degli eredi dell'imputato a farle eliminare, sia l'interesse della parte civile a vederle riaffermate. (Affermando il principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile contro la sentenza erroneamente resa dal giudice di appello di estinzione del reato per morte del reo, quantunque il gravame avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per essere intervenuta la morte dell'imputato, con conseguente estinzione della procura al difensore e cessazione del rapporto processuale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 150 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)