Sez. 1, Sentenza n. 562 del 21/01/1994 (Rv. 485071 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Sanzioni accessorie - In genere | Confisca amministrativa di una cosa - Condizioni - Fabbricazione, uso, porto, detenzione, alienazione della medesima - Violazione amministrativa - Configurabilità - Necessità - Commissione della violazione - Modo o mezzi - Irrilevanza.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Sanzioni accessorie - In genere
La condizione richiesta dall'art. 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 per disporre la confisca amministrativa di una cosa è che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione della stessa costituisca violazione amministrativa; pertanto, una volta che tale accertamento ha avuto esito positivo, rimane irrilevante il fatto che la stessa violazione potesse essere commessa in modo o con mezzi diversi.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)