diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3788 del 02/05/1997 (Rv. 504021 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - IN GENERE | Confisca obbligatoria - Violazioni sanzionate con il pagamento di una somma di denaro - Detenzione di apparecchi telefonici non omologati - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504021-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - IN GENERE

In tema di confisca amministrativa, l'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a norma del quale tale sanzione amministrativa accessoria è sempre disposta con riguardo alle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa anche se non venga emessa ordinanza - ingiunzione di pagamento, si applica in forza del precedente articolo 12 della stessa legge in ogni ipotesi di violazione amministrativa sanzionata con il pagamento di una somma di denaro, salvo che non sia diversamente prescritto. Ne consegue che alla suddetta misura della confisca è soggetto il detentore di apparecchi telefonici privi di omologazione, costituendo tale detenzione violazione sanzionata con pena pecuniaria a norma del cosiddetto codice postale (d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come modificato dalla legge 22 maggio 1980, n. 209) senza che sussista alcuna norma di deroga al predetto regime generale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 20 CORTE COST., Legge 22/05/1980 num. 209, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 398, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)