Sez. 1, Sentenza n. 1069 del 15/04/1971 (Rv. 351108 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - OGGETTO - POSIZIONE DEL DEBITORE OPPONENTE - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA DI MINOR FAVORE - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - OGGETTO - POSIZIONE DEL DEBITORE OPPONENTE - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA DI MINOR FAVORE - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
L'opposizione all'ingiunzione fiscale deve essere considerata quale atto introduttivo di un giudizio relativo all'accertamento (negativo secondo la domanda dell'opponente), inteso ad appurare se sussistano in concreto i presupposti stabiliti dalla legge perche debba riconoscersi l'obbligazione del contribuente di corrispondere il tributo nella misura pretesa dall'ente impositore. Pertanto, si deve ritenere che la pretesa di applicazione di un'aliquota di minor favore concreta, non gia una vera e propria domanda nuova, ma una diversa prospettazione, enunciata in Forma di ipotesi subordinata, della originaria domanda consistente nella duplice richiesta di dichiarazione di illegittimita dell'ingiunzione e del riconoscimento del diritto all'agevolazione fiscale, quale che fosse l'aliquota concretamente applicabile. (V 1573'70, mass n 347463).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)