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Sez. 4, Sentenza n. 1936 del 25/11/1968 Ud. (dep. 05/02/1969) Rv. 110243 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - NON E PENA ACCESSORIA -INAPPLICABILITA DELLA DISCIPLINA RELATIVA - RIDUZIONE DELLA PENA PRINCIPALE IN APPELLO - CORRELATIVA RIDUZIONE DELLA SOSPENSIONE - NON E OBBLIGATORIA.*
Stato
decisa il 1968-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110243-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - NON E PENA ACCESSORIA -INAPPLICABILITA DELLA DISCIPLINA RELATIVA - RIDUZIONE DELLA PENA PRINCIPALE IN APPELLO - CORRELATIVA RIDUZIONE DELLA SOSPENSIONE - NON E OBBLIGATORIA.*

Non essendo la sospensione della patente di guida una pena accessoria, alla stessa non si applica la disciplina dell'art.37 cod.pen., il quale stabilisce per la pena accessoria una durata uguale a quella della pena principale ne consegue che il giudice di appello, se riduce la pena inflitta in primo grado, non deve necessariamente ridurre anche il periodo di sospensione della patente, dato che i presupposti di questa sanzione atipica non coincidono con i presupposti della pena. (V.109496, anno 1968 104764, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 CORTE COST., Cod. Strada art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)