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Sez. 4, Sentenza n. 759 del 21/09/1989 Ud. (dep. 22/01/1990) Rv. 183110 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - A SEGUITO DI INFORTUNIO - QUANTIFICAZIONE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE - RIFERIMENTO ALL'ART. 37 COD. PEN. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALL'ART. 91 COD. STRAD. - RAVVISABILITÀ - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1989-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183110-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - A SEGUITO DI INFORTUNIO - QUANTIFICAZIONE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE - RIFERIMENTO ALL'ART. 37 COD. PEN. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALL'ART. 91 COD. STRAD. - RAVVISABILITÀ - RAGIONE.*

In tema di circolazione stradale, ai fini della quantificazione del periodo di sospensione della patente di guida, a seguito di infortunio del traffico, non va fatto riferimento all'art. 37 cod. pen., il quale riguarda esclusivamente l'ipotesi di pena accessoria non espressamente determinata dalla legge, ma all'art. 91 cod. strad. (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), il quale indica la durata della sospensione (della patente di guida) in modo espresso, fissando un minimo e un massimo (rispettivamente, in mesi sei e in anni tre). (V mass n 181432, (per la natura giuridica); (V mass n 139963, (per la natura giuridica); (V mass n 110243, (per la durata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Cod. Strada art. 91 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)