Sez. 2, Sentenza n. 1365 del 14/10/1966 Ud. (dep. 31/01/1967) Rv. 103335 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - GIUDIZIO DI RINVIO - STESSO GIUDICE DELLA SENTENZA ANNULLATA - NULLITA - NULLITA ASSOLUTA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - GIUDIZIO DI RINVIO - STESSO GIUDICE DELLA SENTENZA ANNULLATA - NULLITA - NULLITA ASSOLUTA.*
L'art 543 n 3 cod proc pen, nel disporre che il giudizio in Sede di rinvio deve svolgersi davanti ad altra Sezione dello stesso tribunale che ha emesso la sentenza annullata, ha il fine di prevenire eventuali cause di incompatibilita. Dovendosi, pertanto, ritenere che detta norma attiene alla regolare Costituzione del giudice, la sua inosservanza da luogo a nullita assoluta ai sensi dell'art 185 n 1 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 543 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)