Sez. L, Sentenza n. 4420 del 20/04/1995 (Rv. 491904 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Provvedimenti di classificazione dell'I.N.P.S. ex art. 49 legge n. 88 del 1989 - Efficacia generale - Carattere vincolante per l'INPDAI - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
A norma dell'art.. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88, i provvedimenti di classificazione adottati dall'I.N.P.S. - al quale è stata attribuita la titolarità esclusiva (salvo i limitato potere di aggregazione spettante al Ministero del lavoro) della funzione di inquadramento, ai fini contributivi, di tutti i datori di lavoro - hanno efficacia generale nell'intero ordinamento previdenziale ed assistenziale e sono vincolanti anche ai fini della previdenza dei dirigenti industriali gestita dall'I.N.P.D.A.I.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)