Sez. 3, Sentenza n. 5541 del 17/06/1996 (Rv. 498117 - 01)
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - SURROGAZIONE DEL FIDEJUSSORE NEI DIRITTI | Cauzione prestata da impresa assicuratrice a favore del Comune per oneri di urbanizzazione dovuti dal titolare di una concessione edilizia - Esecuzione dei lavori da parte di un soggetto diverso avente causa dal concessionario - Mancato pagamento degli oneri - Adempimento da parte del garante - Surrogazione del garante nei diritti e nelle azioni del Comune anche nei confronti dell'avente causa dal concessionario coobbligato solidale con quest'ultimo.
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - SURROGAZIONE DEL FIDEJUSSORE NEI DIRITTI
Nel caso in cui per il pagamento in favore del Comune degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977 n. 10, dovuti dal soggetto intestatario di concessione edilizia, sia stata prestata garanzia nei modi indicati dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e l'attività edilizia sia stata poi effettuata da un soggetto diverso, avente causa dal titolare della concessione, i diritti e le azioni di cui godeva il Comune si trasferiscono in surrogazione al garante anche nei confronti dell'avente causa dal concessionario, con questi solidalmente obbligato al pagamento degli oneri, pur se per lui non sia stata prestata garanzia, con la conseguenza che il garante, dopo aver pagato al Comune, può agire in surrogazione per l'intero nei confronti dell'avente causa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1951, Legge 10/06/1982 num. 348 art. 1, Legge 10/06/1982 num. 348 art. 2, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)