Sez. 3, Ordinanza n. 9095 del 10/04/2026 (Rv. 677570-01)
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO IL DEBITORE PRINCIPALE - CONTRO PIU' DEBITORI PRINCIPALI | Fideiussione - Pluralità di debitori principali obbligati in solido - Fideiussione prestata solo per alcuni - Regresso - Disciplina.
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO IL DEBITORE PRINCIPALE - CONTRO PIU' DEBITORI PRINCIPALI
In tema di fideiussione, ove vi sia una pluralità di debitori principali obbligati in solido, ma la garanzia sia stata prestata solo per alcuni di essi, l'azione di regresso del fideiussore può essere esercitata, per l'intero, solo nei confronti del condebitore garantito, al quale spetta, poi, il regresso verso gli altri condebitori, ex art. 1299 c.c.
Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1951, Cod. Civ. art. 1291, Cod. Civ. art. 1299, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)