Sez. 2, Sentenza n. 1844 del 11/07/1966 (Rv. 323598 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
L'interpretazione e la valutazione della volonta negoziale delle parti involgono apprezzamenti di fatto, devoluti in via esclusiva ai giudici di merito e che si sottraggono al Sindacato di legittimita, se esenti da vizi logici e giuridici. -nella specie, e stato escluso che fosse affetto da vizi logici e giuridici l'apprezzamento dei giudici di merito, affermativo della Costituzione di una servitu convenzionale, col quale - interpretando una scrittura, intervenuta tra due proprietari di appartamenti, contigui, con cui si consentiva l'eliminazione di un pozzo-luce ed il conseguente ampliamento dei rispettivi locali, con facolta per una delle parti di collocare un bagno nel vano cosi ottenuto - si e ritenuto che le parti intesero consentire, atteso lo stato dei luoghi, che la vasca da bagno fosse sistemata lungo il muro divisorio e che le tubazioni adduttrici dell'acqua fossero collocate contro detto muro senza il rispetto delle distanze di cui all'art. 889 cod.civ.-.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)