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Sez. 6, Sentenza n. 22869 del 07/05/2026 Ud. (dep. 22/06/2026) Rv. 290250-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO | Compimento di atti contrari ai doveri di ufficio – Prova della sussistenza del rapporto sinallagmatico – Esclusione – Condizioni.
Stato
decisa il 2026-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290250-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO

In tema di corruzione, il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio da parte del pubblico agente può non essere "ex se" dimostrativo dell'esistenza di un rapporto sinallagmatico di tipo corruttivo ed essere inteso come espressione di meri favoritismi basati su rapporti personali nel solo caso in cui tali rapporti preesistano all'accordo e risultino idonei, per natura e intensità, a

giustificare la condotta illecita posta in essere, al punto da far ritenere che la stessa non miri al conseguimento di un tornaconto personale, ma sia finalizzata esclusivamente ad avvantaggiare il privato.

Cod. Pen. art. 319, Cod. Pen. art. 321

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)