Sez. 1, Sentenza n. 21 del 07/01/1969 (Rv. 337815 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - RUOLI - IN GENERE- ERRORI MATERIALI - POTERI DEL PREFETTO - AMBITO - QUESTIONI RELATIVE ALLA SUSSISTENZA E LEGITTIMITA DEL POTERE TRIBUTARIO- ESCLUSIONE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - RUOLI - IN GENERE- ERRORI MATERIALI - POTERI DEL PREFETTO - AMBITO - QUESTIONI RELATIVE ALLA SUSSISTENZA E LEGITTIMITA DEL POTERE TRIBUTARIO- ESCLUSIONE.*
I poteri, attribuiti al prefetto dall'art. 288 del tu sulla finanza locale, approvato con RD 14 settembre 1931, n. 1175, in Sede di decisione dei ricorsi per l'iscrizione a ruolo di partite contestate e non definite, per omissione delle prescritte notificazioni, per duplicazione o per altro errore materiale, sono limitati alla sospensione della riscossione delle partite controverse ed alla emanazione di ordini di rettificazione dell'errore e di regolarizzazione della procedura tali poteri non si estendono, invece, alle questioni relative alla sussistenza ed alla legittima esplicazione del potere di imposizione tributaria, che rientrano nella Competenza giurisdizionale dell'autorita giudiziaria ordinaria o delle commissioni tributarie amministrative, secondo le rispettive sfere di attribuzione.*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)