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Sez. 1, Sentenza n. 1906 del 19/06/1972 (Rv. 358980 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - RUOLI - IN GENERE- RICORSI PER ISCRIZIONI A RUOLO - ERRORI MATERIALI - POTERE DEL PREFETTO - AMBITO - QUESTIONI RELATIVE ALLA SUSSISTENZA E LEGITTIMITA DEL POTERE TRIBUTARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358980-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - RUOLI - IN GENERE- RICORSI PER ISCRIZIONI A RUOLO - ERRORI MATERIALI - POTERE DEL PREFETTO - AMBITO - QUESTIONI RELATIVE ALLA SUSSISTENZA E LEGITTIMITA DEL POTERE TRIBUTARIO - ESCLUSIONE.*

I poteri attribuiti al prefetto dall'art 288 tu sulla finanza locale, approvato con RD 14 settembre 1931, n 1175, in Sede di decisione dei ricorsi per l'iscrizione a ruolo di partite contestate e non definite per omissione delle prescritte notificazioni, per duplicazione o per altro errore materiale, sono limitati alla sospensione della riscossione delle partite controverse ed alla emanazione di ordini di rettificazione dell'errore e di regolarizzazione della procedura. Tali poteri non si estendono all'esame ed alla soluzione di tutte quelle altre controversie che, in quanto concernenti la sussistenza e la legittima esplicazione del potere di imposizione tributaria, rientrano viceversa, per la loro diretta incidenza sui diritti soggettivi dei contribuenti, nella Competenza giurisdizionale dell'autorita giudiziaria ordinaria o delle commissioni tributarie amministrative, secondo la rispettiva sfera di attribuzione. (nella specie, la Corte suprema ha ritenuto che il ricorso proposto al prefetto non esclude - in materia di Tributi locali - la possibilita, per il contribuente, di eccepire dinanzi al giudice ordinario la illegittimita dell'iscrizione a ruolo eseguita dal comune senza la preventiva notifica dell'avviso di accertamento). (Conf 21'69, mass n 337815).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)