Sez. 3, Ordinanza n. 1486 del 22/01/2026 (Rv. 677672-01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI | Crediti del de cuius - Comunione ereditaria - Configurabilità - Conseguenze - Art. 1304 c.c. - Applicabilità - Litisconsorzio necessario tra gli eredi - Esclusione - Fattispecie.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI
I crediti del de cuius entrano a far parte della comunione ereditaria, con la conseguenza che ciascun coerede può agire in giudizio per far valere l'intero credito comune o soltanto la propria quota, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri, e, in forza del disposto dell'art. 1304 c.c., può singolarmente stipulare con la controparte una transazione, di cui ogni altro coerede - concreditore è libero di profittare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a seguito della transazione intervenuta tra il debitore e uno dei coeredi creditori, aveva dichiarato cessata la materia del contendere rispetto al coerede che aveva transatto e, in difetto di adesione dell'altro, aveva deciso la controversia riguardo a quest'ultimo con riferimento all'intero credito).
Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 1295, Cod. Civ. art. 1304, Cod. Civ. art. 1314
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)