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Sez. 3, Ordinanza n. 21077 del 27/07/2024 (Rv. 671830-01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI | Crediti ereditari - Processi distinti instaurati dagli eredi - Sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Possibilità - Esclusione - Ragioni. PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671830-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI

Il processo instaurato da un erede per far valere l'intero credito comune non può essere sospeso, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa dell'esito della causa promossa dal coerede avente il medesimo oggetto, perché, trattandosi di obbligazione solidale dal lato attivo, ai sensi dell'art. 1306 c.c. il giudicato favorevole eventualmente formatosi nel diverso processo può avere efficacia nei confronti del concreditore solo a seguito di una sua scelta, mentre quello sfavorevole non opera nei suoi confronti.

Cod. Civ. art. 1306, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)