Sez. 2, Sentenza n. 6231 del 04/06/1993 (Rv. 482667 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di gestione (ripartizione) - Riscaldamento | Criteri stabiliti dall'art. 1123 primo e secondo comma cod. civ. - Deroga - Ammissibilità - Condizioni.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di gestione (ripartizione) - Riscaldamento
In tema di ripartizione delle spese del servizio condominiale di riscaldamento, i criteri stabiliti dai commi primo e secondo dell'art. 1123 cod. civ. possono essere derogati, secondo quanto sancisce detta norma, soltanto da una convenzione sottoscritta da tutti i condomini o da una deliberazione presa dagli stessi in sede assembleare con l'unanimità dei consensi dei partecipanti al condominio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)