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Sez. 1, Sentenza n. 14455 del 29/07/2004 (Rv. 575886 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Morte del difensore - Avviso di udienza - Notifica - Rinnovazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575886-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione, in caso di morte del difensore del ricorrente, presso cui sia stato eletto domicilio in Roma, morte che risulti certificata dalla relata negativa di notifica dell'avviso di udienza senza che la parte abbia provveduto alla valida sostituzione, non è richiesta la rinnovazione della notifica, mancando il suo esclusivo destinatario, né la cancelleria è tenuta ad alcun adempimento, atteso che nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio a seguito della sua instaurazione, la prospettazione delle ragioni del ricorrente è affidata per intero all'atto scritto del ricorso, mente la discussione orale, cui è preordinato l'invio dell'avviso, non riveste che un valore complementare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)