Sez. 3, Sentenza n. 10824 del 08/06/2004 (Rv. 573434 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Morte del difensore - Interruzione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione, in caso di morte del difensore del ricorrente, presso cui sia stato eletto domicilio in Roma, senza che la parte abbia provveduto alla sua sostituzione (nella specie, la notizia del decesso era stata acquisita dall'ufficiale giudiziario recatosi a notificare l'avviso di fissazione dell'udienza), la cancelleria non è tenuta ad alcun adempimento, atteso che il procedimento di cassazione, essendo dominato dall'impulso di ufficio, non è suscettibile di interruzione per il verificarsi di uno degli eventi di cui agli artt. 299, 300 e 301 cod. proc. civ., e che la morte del difensore si pone come un rischio che fa carico alla parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)