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Sez. 1, Sentenza n. 13025 del 10/06/2014 (Rv. 631347 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale - Sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 2008 - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631347-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

Le sentenze della Corte costituzionale che dichiarino l'incostituzionalità (in sé o in relazione ad alcune sue componenti) di un organo giurisdizionale non comportano l'inefficacia della fase processuale svoltasi innanzi a tale organo e del provvedimento che l'abbia conclusa ove intervengano dopo l'esaurimento di essa, salvo che la relativa questione di legittimità sia stata sollevata prima della conclusione di detta fase, ovvero dedotta, come motivo di impugnazione, per il profilo del difetto di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 158 dello stesso codice. Ne consegue che, in forza della sentenza n. 112 del 2008 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 245, comma 2, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del Codice, anche se il giudizio di primo grado è iniziato e si è svolto secondo le norme precedentemente in vigore, determinando la successiva modifica in senso conforme della norma con l'art. 19, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 - sussiste la "competenza" della sezione specializzata per la proprietà industriale presso la corte d'appello a decidere una controversia svoltasi in primo grado secondo le norme previgenti all'entrata in vigore del Codice della proprietà industriale, trattandosi, peraltro, non di questione di competenza in senso tecnico-processuale, ma avente solo rilievo organizzativo interno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 245 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/2009 num. 99 art. 19 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)