Sez. U, Sentenza n. 9217 del 10/06/2003 (Rv. 564091 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Organo giurisdizionale - Dichiarazione di incostituzionalità - Conseguenze - Fase processuale svoltasi innanzi a tale organo - Inefficacia - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI
Le sentenze della Corte costituzionale dichiarative della incostituzionalità (in sè o in relazione ad alcune sue componenti) di un organo giurisdizionale non comportano l'inefficacia della fase processuale svoltasi innanzi a tale organo e del provvedimento che l'abbia conclusa, ove intervengano dopo l'esaurimento di essa, salvo che la relativa questione di legittimità costituzionale sia stata sollevata prima della conclusione di detta fase, ovvero dedotta, come motivo impugnatorio della sentenza, per il profilo del difetto di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 158 dello stesso codice (nella fattispecie, le Sezioni Unite, sulla base di detto principio, hanno ritenuto ininfluente nel giudizio di cassazione la sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 17 del D.L.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1290, "nella parte in cui prevede che faccia parte della Giunta speciale presso la Corte di appello di Napoli l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale di Napoli o un suo delegato" - sentenza cui ha fatto seguito l'intervento correttivo del legislatore attuato con l'art. 7 del D.L. n. 251 del 2002, convertito nella legge n. 1 del 2003 -).
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 27/02/1919 num. 219 art. 17 CORTE COST., Legge 24/08/1921 num. 1290 CORTE COST., Decreto Legge 11/11/2002 num. 251 art. 7, Legge 10/01/2003 num. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)