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Sez. 5, Sentenza n. 10981 del 13/05/2009 (Rv. 608026 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Utile economico ricavato da altri enti utilizzati dal contribuente per realizzare un'operazione economica - Imputabilità al contribuente - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608026-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito di impresa, l'utile economico rilevante è solo quello effettivamente ritratto dal contribuente e non pure quello ricavato da altri soggetti di cui quello si sia avvalso per realizzare un'operazione economica, dovendosi escludere che la partecipazione societaria di un soggetto ad un altro consenta di annullare, neppure a fini fiscali, la soggettività del partecipato e, quindi, di contestare l'attribuzione allo stesso (e non già al partecipante) dei risultati economici prodotti dall'attività imprenditoriale posta in essere dal partecipato medesimo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, in un caso di utilizzazione degli automezzi di una società da parte del socio-amministratore, della stessa che provvedeva a venderne i prodotti con una propria impresa individuale, utilizzando mezzi e personale della società, i relativi costi non fossero imputabili alla società stessa, riferendosi essi a soggetto diverso da quello cui il reddito prodotto andava riferito e che costituiva il contribuente inciso).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)