Sez. 5, Sentenza n. 20392 del 28/09/2007 (Rv. 600681 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Utile economico ricavato da altri enti o società partecipate utilizzate dal contribuente per realizzare un'operazione economica - Tassabilità - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito di impresa, l'utile economico rilevante è solo quello effettivamente ritratto dal contribuente e non pure quello ricavato da altri soggetti di cui quello si sia avvalso per realizzare un'operazione economica: la partecipazione societaria di un soggetto ad un altro, invero, non consente di annullare, neppure a fini fiscali, la soggettività del partecipato e, quindi, di contestare l'attribuzione allo stesso (e non già al partecipante) dei risultati economici prodotti dall'attività imprenditoriale posta in essere dal partecipato medesimo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che in un caso in cui una società italiana per aggirare l'emabargo della vendita delle armi all'Iraq aveva creato una società partecipata a Singapore a cui aveva ceduto un contratto di forniture di mine del paese arabo, il presupposto impositivo esistesse per il reddito effettivamente ottenuto dalla società italiana e non per il valore dell'intero affare gestito dalla partecipata estera, partecipata che a sua volta aveva ceduto il contrattoad altra società sempre di Singapore).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 53, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 8, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)