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Sez. L, Sentenza n. 511 del 20/01/1987 (Rv. 450237 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - IN FAVORE DEL COLLATERALE - GODIMENTO DI ALTRA PENSIONE - ESCLUSIONE - MOMENTO DELL'ACQUISTO DELLA PENSIONE OSTATIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450237-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - IN FAVORE DEL COLLATERALE - GODIMENTO DI ALTRA PENSIONE - ESCLUSIONE - MOMENTO DELL'ACQUISTO DELLA PENSIONE OSTATIVA - IRRILEVANZA.*

Ai sensi dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903 (avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), il diritto del collaterale alla pensione di riversibilità per la morte del congiunto è escluso ove detto superstite goda di altra pensione (sia essa diretta o di riversibilità), essendo in contrario irrilevante che l'acquisto di tale pensione ostativa sia anteriore o successivo al decesso del collaterale o derivi da questo stesso evento. (V 5027/85, mass n 442360).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)