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Sez. L, Sentenza n. 5027 del 14/10/1985 (Rv. 442360 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - COLLATERALE PROVVISTO DI PENSIONE - DIRITTO ALLA RIVERSIBILITÀ - INSUSSISTENZA EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1965 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 36, 38 E 3 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442360-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - COLLATERALE PROVVISTO DI PENSIONE - DIRITTO ALLA RIVERSIBILITÀ - INSUSSISTENZA EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1965 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 36, 38 E 3 COST. - ESCLUSIONE.*

L'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, nella parte in cui sancisce che il collaterale provvisto di pensione non ha diritto alla riversibilità della pensione goduta dal collaterale defunto, manifestamente non è in contrasto né con l'art. 36 cost. - giacché tale norma, intendendo la pensione come prosecuzione della retribuzione, è invocabile solo riguardo alla pensione diretta - né con il secondo comma dell'art. 38 cost. - atteso che l'assistenza assicurata da tale norma concerne esclusivamente il lavoratore e che il legislatore ordinario, cui resta affidata la tutela del nucleo familiare, razionalmente individua nella percezione della pensione di cui dispone il collaterale superstite il soddisfacimento del bisogno assistibile - né, infine, con il principio di eguaglianza (art. 3 cost.), in relazione al trattamento fatto ai figli ed ai genitori (per i quali non è previsto il requisito della permanente inabilità al lavoro) ed alla pretesa irrilevanza di redditi non da pensione, attesa la minore consistenza del vincolo di solidarietà familiare esistente fra i collaterali (art. 433 cod. civ.) e considerato che il possesso di redditi diversi da quelli provenienti da pensione è anch'esso rilevante, ai fini del riconoscimento o meno della pensione di riversibilità, in relazione al requisito della "vivenza a carico". (V 6512/82, mass n 424144; (V 157/80, Corte cost.; (V 14/80; (V 128/73; (V 160/71; (V 80/71).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 433, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)