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Sez. 4, Sentenza n. 19265 del 17/12/2002 Cc. (dep. 24/04/2003) Rv. 225424 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) | Giudice di pace - Ricorso immediato al giudice ex art. 21 d.Lgs. 28 agosto 2002 n. 274 - Luogo e data di nascita della persona citata a giudizio - Omessa indicazione - Inammissibilità - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225424-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988)

In tema di procedimenti di competenza del Giudice di pace, la estrema semplicità ed informalità della relativa procedura, in materia considerata di minima rilevanza penale, non consente censure di difetto di forma che non siano tali da pregiudicare realmente i diritti delle parti o le forme del procedimento (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento del giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 21 D. lgs. 28 agosto 2002 n. 274 per l'omessa indicazione del luogo e della data di nascita della persona citata a giudizio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2002 num. 274 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)