Sez. 2, Sentenza n. 11973 del 18/11/1995 (Rv. 494704 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Contratto nullo per violazione di norme imperative - Pagamento effettuato in base ad esso - Ripetibilità - Differenza con il pagamento effettuato in base a contratto contrario al buon costume.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO
Il pagamento effettuato in base a contratto nullo per contrarietà a norme imperative configura un'ipotesi di indebito oggettivo cui consegue per il disposto dell'art. 2033 cod. civ. (diversamente dalla nullità per contrarietà al buon costume) la ripetibilità di quanto sia stato pagato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2035
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)