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Sez. 2, Ordinanza n. 20316 del 20/07/2025 (Rv. 675526-01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE | Vendita - Obbligazioni del venditore - Evizione (garanzia per) - In genere - Operatività - Conoscenza, da parte del venditore, della causa di evizione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675526-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE

In tema di compravendita, la garanzia per evizione opera indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente e, quindi, non è esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di futura evizione, ove la stessa effettivamente si verifichi.

Cod. Civ. art. 1479, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)