Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20877 del 10/10/2011 (Rv. 619213 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE | Vendita - Obbligazioni del venditore - Evizione (garanzia per) - In genere - Operatività - Conoscenza, da parte del venditore, della causa di evizione - Rilevanza - Esclusione.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE
In tema di compravendita la garanzia per evizione opera indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente e, quindi, non è esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di futura evizione, ove la stessa effettivamente si verifichi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1479, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)