Sez. L, Sentenza n. 25759 del 24/10/2008 (Rv. 605877 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Atto del datore di lavoro di riconoscimento del debito contributivo indirizzato al solo lavoratore - Efficacia interruttiva della prescrizione dei contributi nei confronti dell'INPS - Esclusione - Fondamento - Rilevanza ai fini dell'applicazione del termine prescrizionale di cui alla disciplina transitoria dell'art. 3, comma 10, legge n. 335 del 1995 - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Benché al lavoratore competa il potere di agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro per l'adempimento degli obblighi contributivi nascenti dal contratto, l'atto indirizzato al lavoratore, con il quale il datore di lavoro riconosce il debito contributivo, non ha efficacia interruttiva delle prescrizione del debito nei confronti dell'INPS, non essendo allo stesso indirizzato, e non rileva neppure ai fini dell'applicazione del previgente regime prescrizionale dei contributi, di cui alla disciplina transitoria dell'art. 3, comma 10, della legge n. 335 del 1995.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 30 com. 10, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)