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Sez. 2, Sentenza n. 1170 del 10/06/1965 (Rv. 312241 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER IMPIANTI DI DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - NORME APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1965-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312241-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER IMPIANTI DI DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - NORME APPLICABILI.*

Gli impianti di riscaldamento a termosifone per uso domestico, alimentati da nafta, non sono assoggettabili alla disciplina delle distanze delle cisterne, prevista nel primo comma dell'art. 889, ma a quella prevista dall'art. 890 cod.civ., con la conseguenza che - non prevedendo i regolamenti e le leggi speciali in materia (d.m. 31.7.1934, modif con DM 12 5 1937 l 27 12 1941 n 1570, DPR 25 3 1949 n 3861) alcuna disposizione sulle distanze da osservarsi dal confine, e il giudice che puo eventualmente stabilire in misura maggiore da quelle esistenti, qualora sussista in concreto la effettiva pericolosita delle opere in questione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 890

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)