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Sez. 2, Sentenza n. 2360 del 22/04/1981 (Rv. 413117 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRALE - DEPOSITO DEL COMBUSTIBILE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1981-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413117-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRALE - DEPOSITO DEL COMBUSTIBILE - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Negli impianti di riscaldamento centrale il deposito del carburante, non essendo equiparabile ad una 'cisternĂ , in quanto costruito con materiale che esclude infiltrazioni, non e soggetto alle Disposizioni dettate dall'art 889 cod civ in tema di distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi, bensi alla disciplina di cui all'art 890 sulle distanze per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi, con la conseguenza che, nulla disponendo la normativa speciale in materia (art 68 del DM 31 luglio 1934) in ordine alle distanze da osservarsi dal confine, spetta al giudice del merito accertare, secondo il suo prudente apprezzamento ed anche alla luce delle prescrizioni tecniche previste dai regolamenti (generale, speciale e locale) nonche delle comuni norme tecniche d'uso comune, quale sia la distanza in concreto sufficiente alla tutela del fondo vicino. (V 5492/78, mass n 395268; (1862/66, mass n 323630; (Conf 1170/65, mass n 312241; (V 1035/62, mass n 251738).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 890, DM 31/07/1934 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)