Sez. 1, Sentenza n. 1111 del 24/04/1990 Cc. (dep. 03/05/1990) Rv. 184213 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - INDIVIDUAZIONE - MOMENTO TEMPORALE DI RIFERIMENTO - INDICAZIONE.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - INDIVIDUAZIONE - MOMENTO TEMPORALE DI RIFERIMENTO - INDICAZIONE.*
In tema di esecuzione, il momento temporale di riferimento per l'individuazione dell'organo esecutivo e del giudice dell'incidente è quello dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, ultima assoluta, e non già quello successivo correlato al compimento di Atti di esecuzione della pena. (V mass n 176905; (V mass n 173660; (V mass n 173012, ed ivi citate; (V mass n 163057).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 582, Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)