Sez. 4, Sentenza n. 19144 del 14/10/2014 Cc. (dep. 07/05/2015) Rv. 263489 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Sentenza di patteggiamento - Sostituzione della statuizione relativa alla sospensione della patente di guida con quella di revoca della stessa - Correzione mediante il ricorso alla procedura ex art. 130 cod. proc. pen. - Illegittimità.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
È illegittimo il ricorso alla procedura di correzione di errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen. per la sostituizione, nella sentenza di patteggiamento, della statuizione concernente la sospensione della patente di guida con quella della revoca della stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)