Sez. 4, Sentenza n. 25707 del 24/05/2012 Cc. (dep. 03/07/2012) Rv. 253310 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Sentenza di patteggiamento - Sostituzione della statuizione relativa alla sospensione della patente di guida con quella di revoca della stessa - Correzione mediante il ricorso alla procedura ex art. 130 cod. proc. pen.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
È illegittimo il ricorso alla procedura di correzione di errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen. con il quale si sostituisca la statuizione della sentenza di patteggiamento concernente la sospensione della patente di guida con quella della revoca della stessa, trattandosi non già di errore materiale bensì di sovrapporre al contenuto negoziato della statuizione altro e diverso non logicamente dipendente dal primo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)