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Sez. 1, Sentenza n. 4583 del 22/06/2000 Cc. (dep. 25/10/2000) Rv. 217186 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Condannato che si trova agli arresti domiciliari - Sospensione dell'esecuzione e trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza - Provvedimenti adottati interinalmente dal magistrato di sorveglianza - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217186-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

In materia di esecuzione di pene detentive, qualora debba trovare applicazione la disciplina dettata dall'art.656, comma 10, c.p.p. per il caso del condannato che si trovi già in regime di arresti domiciliari relativamente al fatto oggetto della condanna da eseguire, e sia stata quindi disposta la sospensione dell'esecuzione con trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza ai fini dell'eventuale applicazione della detenzione domiciliare (fermo restando, nel frattempo, lo stato detentivo in atto), i provvedimenti interinali che, nell'attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, siano stati adottati dal magistrato di sorveglianza, in forza del richiamo all'art.47 ter dell'ordinamento penitenziario contenuto nell'ultima parte della citata disposizione normativa, sono da ritenere sottratti ad ogni genere di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)