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Sez. 1, Sentenza n. 25919 del 27/04/2001 Cc. (dep. 26/06/2001) Rv. 220006 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | In Genere. - Condannato che si trovi agli arresti domiciliari - Applicazione della disposizione del decimo comma dell'art.656 c.p.p.- Necessità - Mancata concessione della detenzione domiciliare - Sospensione dell'esecuzione di cui al comma quinto dell'art.656 c.p.p. - Operatività - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220006-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

In tema di esecuzione di pene detentive, quando il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna, deve essere applicato il decimo comma dell'art.656 cod. proc. e, nel caso in cui il tribunale di sorveglianza abbia negato l'applicazione della detenzione domiciliare, è preclusa l'operatività della disciplina stabilita dal precedente quinto comma dello stesso articolo, atteso che tale ultima disposizione - che consente la sospensione dell'esecuzione - si applica ai condannati in stato di libertà al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e la mancata applicazione della detenzione domiciliare esclude implicitamente l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di misure alternative meno gravi. (Fattispecie precedente all'entrata in vigore della modifica del decimo comma dell'art.656 cod.proc.pen. ad opera dell'art.10 d.l. 24 novembre 2000, n.341, convertito nella l. 19 gennaio 2001, n.4)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)