Sez. 2, Sentenza n. 47864 del 28/10/2003 Ud. (dep. 15/12/2003) Rv. 227077 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE | Reato permanente - Indicazione data di cessazione - Valutazione di eventuale ulteriore protrazione - Condizioni.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE
In tema di principio di correlazione tra accusa e sentenza, se nel decreto di rinvio a giudizio per un reato permanente si contesti una durata della permanenza precisamente individuata nel tempo, quanto meno nel suo momento finale, il giudice può tenere conto del successivo protrarsi della consumazione soltanto quando esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del P.M. ex art. 516 cod. proc. pen.. Invero, la posticipazione della data finale della permanenza incide sulla individuazione del fatto come inizialmente contestato, comportandone una diversità, sotto il profilo temporale, che influisce sulla gravità del reato e sulla misura della pena e può condizionare l'operatività di eventuali cause estintive.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Cod. Pen. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)