Sez. 6, Sentenza n. 49525 del 24/09/2003 Ud. (dep. 31/12/2003) Rv. 229504 - 01
REATO - REATO PERMANENTE | Imputazione riferita alla data di inizio della permanenza o di accertamento del reato - Cessazione nel tempo del fatto come contestato - Corrisponde alla data della sentenza di primo grado - Imputazione contenente un riferimento "fino" al giorno della relativa formulazione - Cessazione nel tempo del fatto come contestato - Corrisponde alla data del provvedimento di rinvio a giudizio.
REATO - REATO PERMANENTE
Nel caso di reato permanente, la delimitazione del fatto contestato sotto il profilo della sua durata nel tempo dipende dalle indicazioni contenute nel capo d'accusa, nel senso che l'individuazione della sola data di inizio o di accertamento della condotta comporta la pertinenza dell'addebito al tempo intercorrente fino alla sentenza di primo grado, mentre l'indicazione di una data finale (qual è anche l'espressione "fino ad oggi") implica che la contestazione comprenda la sola porzione del fatto antecedente al rinvio a giudizio. (Nella specie il principio è stato affermato a proposito di una eccezione di precedente giudicato, dovendosi stabilire se una nuova contestazione di delitto associativo riguardasse un fatto già interamente valutato mediante una precedente sentenza)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)