Sez. 2, Sentenza n. 13 del 09/01/1971 (Rv. 349307 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE - DEL RAPPORTO - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE - DEL RAPPORTO - LIMITI.*
Spetta al giudice la qualificazione giuridica dei rapporti dedotti in lite e delle azioni esperite in giudizio. Tuttavia, nell'Esercizio di tale potere, egli, anche se non e vincolato alle opinioni espresse in merito dalle parti, e tenuto a mantenersi nell'ambito fissato delle loro allegazioni, lasciando immutati i presupposti materiali dedotti a sostegno del petitum, cosi da rispettare il precetto della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. (Conf 948'68, mass n 332321).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 175
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)