Sez. 3, Sentenza n. 948 del 26/03/1968 (Rv. 332321 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE- POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN JURIS) - DELL'AZIONE - E DEI RAPPORTI - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE- POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN JURIS) - DELL'AZIONE - E DEI RAPPORTI - LIMITI.*
La qualificazione giuridica dei rapporti giuridici e delle azioni e compito del giudice, il quale non e vincolato alle opinioni espresse al riguardo dalle parti ma l'Esercizio di tale potere va contenuto nell'ambito delle deduzioni di fatto delle parti, non potendosi il giudice sostituire ad esse nel mutare i presupposti materiali e le stesse azioni che sono state in realta esercitate. (V. 2483-67, massima n. 329788 n. 1380-66, massima n. 322743).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)