diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4634 del 10/12/1957 (Rv. 882847 - 01)

CASSAZIONE - RESTITUZIONE IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - DOMANDA PROPONIBILE SEPARATAMENTE - TERMINE.
Stato
decisa il 1957-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882847-01

CASSAZIONE - RESTITUZIONE IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - DOMANDA PROPONIBILE SEPARATAMENTE - TERMINE.

Il principio dell'art.336 cod.proc.civ., secondo cui la Cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli Atti dipendenti dalla sentenza cassata, importa logicamente che la sentenza di annullamento fa direttamente nascere, in favore della parte che rimane vittoriosa in Cassazione, il diritto alla restituzione di ciò di cui venne privata per effetto della sentenza cassata o alla riduzione in pristino delle situazioni che vennero modificate per effetto della sentenza medesima. Le domande di restituzione e di ripristino, avendo diversità di titolo o di oggetto, rispetto a quelle poste nella controversia di rinvio, non debbono necessariamente essere proposte assieme alla domanda di riassunzione della lite principale, ma possono essere proposte separatamente e decise indipendentemente dalla lite principale, e perciò la loro proponibilità va contenuta nel termine di un anno, stabilito dall'art.392 cod.proc.civ. per la riassunzione del giudizio di rinvio. Però, qualora il processo si sia estinto per mancata riassunzione della controversia principale dinanzi al giudice di rinvio nel termine di un anno, viene meno la Competenza funzionale del giudice stesso a conoscere delle domande di restituzione e di ripristino e le domande vanno proposte dinanzi al giudice di merito competente secondo le comuni norme sulla Competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)